Le imposte sul trasferimento di immobili sono applicabili?

Pubblicata il 31/05/2021da Redazione

L’Agenzia delle Entrate si occupa da sempre di rispondere ai quesiti posti dai contribuenti riguardo l’applicazione di normative.

Con la risposta n. 376/2021 l’Agenzia delle Entrate ha voluto fornire un chiarimento sull’applicazione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie di 200 euro per trasferimenti di fabbricati a favore di imprese di ricostruzione.

Vediamo insieme la risposta dell’Agenzia delle Entrate.

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I requisiti da rispettare

Il trasferimento di un fabbricato ad un fondo immobiliare con conseguente demolizione e ricostruzione del fabbricato, può prevedere le imposte di registro, ipotecarie e catastali? Le imposte sono previste solitamente nel caso di alienazione di un immobile.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nell’articolo 7 del Decreto legge del 30 aprile 2019 è necessario sostenere il pagamento delle imposte se sussistono le seguenti condizioni:

  • l'acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che si occupano di lavori di costruzione di edifici;
  • l’acquisto deve riguardare un intero fabbricato in modo indipendente dalla natura dello stesso.

Inoltre il contribuente, entro 10 anni dal momento dell’acquisto deve:

  • procedere alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato;
  • eseguire interventi di manutenzione straordinaria o restauro;
  • procedere con l’alienazione delle unità immobiliari con con un volume complessivo superiore al 75% del fabbricato.
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Conclusioni

Nel caso in cui le condizioni non siano rispettate, sarà necessario applicare una sanzione del 30% alle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Con il termine “alienazione” l’Agenzia delle Entrate ha specificato che è possibile ricomprendere gli apporti di immobili ai fondi immobiliari. Se le condizioni poste sopra sono rispettate, è possibile applicare le seguenti imposte pari a 200€ ognuna.

Nell’articolo 7 del decreto Crescita si intende agevolare il trasferimento di fabbricati, ma non di terreni, aree edificabili e per tutte quelle unità immobiliari che non rappresentino il fabbricato nella sua interezza.

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