Quando si intraprendono lavori di ristrutturazione, è fondamentale conoscere quali permessi sono richiesti dal Comune per evitare sanzioni o interruzioni dei lavori.
Tra i più comuni ci sono la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
In questa guida spiegheremo le loro differenze, per quali lavori sono necessarie e chi le rilascia.
CILA e SCIA: significato e finalità
La SCIA ha sostituito la vecchia “Denuncia di Inizio Attività” e viene utilizzata per comunicare al Comune l’avvio di lavori di ristrutturazione che richiedono modifiche strutturali.
La CILA, invece, è richiesta per interventi di minore impatto, come la modifica degli spazi interni senza alterare la struttura dell’edificio.
Entrambe le pratiche sono obbligatorie per avviare lavori in regola e per accedere ai bonus edilizi e le detrazioni fiscali.
Differenza tra CILA e SCIA: tipologia di interventi
Pur essendo entrambe necessarie per i lavori di ristrutturazione, CILA e SCIA si applicano a tipi di interventi molto diversi:
CILA: Viene utilizzata per lavori di manutenzione straordinaria leggera, che non coinvolgono le parti strutturali dell’edificio. La CILA è idonea per interventi come:
- Manutenzione straordinaria non strutturale
- Restauro conservativo senza modifiche strutturali
- Eliminazione di barriere architettoniche
- Installazione o sostituzione di impianti tecnologici e sanitari
- Frazionamento o accorpamento di unità immobiliari senza alterazione della volumetria o destinazione d’uso
SCIA: con questa comunicazione si attesta che l’attività proposta rispetta le norme e i regolamenti in vigore, è richiesta nei seguenti casi:
- Manutenzione straordinaria che hanno modifiche strutturali dell’immobile
- Interventi di recupero e conservazione della struttura portante
- Ristrutturazioni che non richiedono il permesso di costruire, ma prevedono modifiche significative
Chi può presentare la CILA e la SCIA e dove vanno presentate
Per presentare la CILA o la SCIA, è necessario rivolgersi allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune in cui si trova l’immobile. È possibile inviare la documentazione per via telematica attraverso il portale dedicato o mediante posta certificata (PEC).
- CILA: Viene presentata dal proprietario o dal titolare di un diritto reale sull’immobile e deve essere accompagnata dalla relazione asseverata di un tecnico qualificato.
- SCIA: Anche in questo caso, la domanda è presentata dal proprietario o dall’imprenditore incaricato dei lavori, supportato da un professionista abilitato.
Documentazione richiesta per la CILA e la SCIA
Entrambe le pratiche richiedono specifica documentazione per garantire che i lavori siano conformi alle normative edilizie.
Documenti per la CILA:
- Documento di identità del proprietario e del tecnico incaricato;
- Relazione tecnica asseverata da un professionista;
- Documenti catastali (visura e planimetria);
- Stato attuale dell’immobile e progetto di intervento;
- Certificazione di regolarità contributiva e sicurezza dell’immobile;
- Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria (se previsti).
Documenti per la SCIA:
- delega o procura del titolare (qualora non venga presentata dai soggetti legittimati);
- documento d’identità del delegante;
- ricevuta dei versamento dei diritti di segreteria;
- la notifica preliminare;
- relazione asseverata del tecnico;
- elaborati grafici e fotografici;
- relazione geologica/geotecnica se richiesto;
- progetti degli impianti e documentazione energetica;
- documentazione sui pagamenti dovuti e sulla conformità normativa.
Sanzioni per la mancata presentazione della CILA e della SCIA
L’assenza di CILA o SCIA per lavori soggetti a queste pratiche può portare a sanzioni significative.
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Sanzioni CILA: Se la comunicazione è presentata in ritardo rispetto all’inizio dei lavori, si paga una sanzione ridotta pari a circa 333 €. In caso di mancata presentazione, la multa può arrivare fino a 1.000 €.
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Sanzioni SCIA: La mancata presentazione della SCIA comporta una sanzione di almeno 516€, che può aumentare fino ad un valore di 5.164€.
SCIA e CILA in sanatoria
Se si sono già eseguiti lavori senza aver presentato SCIA o CILA, è possibile regolarizzare la situazione tramite una sanatoria. La sanatoria permette di evitare sanzioni maggiori, a patto che l’intervento sia conforme alla normativa urbanistica vigente.
Per la CILA in sanatoria (o tardiva), la sanzione ridotta è pari a circa due terzi della multa standard, cioè 333 €. La SCIA in sanatoria, invece, prevede una sanzione di 516 € se l’intervento è ancora in corso