CILA e SCIA: cosa sono e differenze tra le pratiche edilizie

Aggiornata il 25/11/2024da Redazione

Quando si intraprendono lavori di ristrutturazione, è fondamentale conoscere quali permessi sono richiesti dal Comune per evitare sanzioni o interruzioni dei lavori.

Tra i più comuni ci sono la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

In questa guida spiegheremo le loro differenze, per quali lavori sono necessarie e chi le rilascia.

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CILA e SCIA: significato e finalità

La SCIA ha sostituito la vecchia “Denuncia di Inizio Attività” e viene utilizzata per comunicare al Comune l’avvio di lavori di ristrutturazione che richiedono modifiche strutturali.

La CILA, invece, è richiesta per interventi di minore impatto, come la modifica degli spazi interni senza alterare la struttura dell’edificio.

Entrambe le pratiche sono obbligatorie per avviare lavori in regola e per accedere ai bonus edilizi e le detrazioni fiscali.

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Differenza tra CILA e SCIA: tipologia di interventi

Pur essendo entrambe necessarie per i lavori di ristrutturazione, CILA e SCIA si applicano a tipi di interventi molto diversi:

CILA: Viene utilizzata per lavori di manutenzione straordinaria leggera, che non coinvolgono le parti strutturali dell’edificio. La CILA è idonea per interventi come:

  • Manutenzione straordinaria non strutturale
  • Restauro conservativo senza modifiche strutturali
  • Eliminazione di barriere architettoniche
  • Installazione o sostituzione di impianti tecnologici e sanitari
  • Frazionamento o accorpamento di unità immobiliari senza alterazione della volumetria o destinazione d’uso

SCIA: con questa comunicazione si attesta che l’attività proposta rispetta le norme e i regolamenti in vigore, è richiesta nei seguenti casi:

  • Manutenzione straordinaria che hanno modifiche strutturali dell’immobile
  • Interventi di recupero e conservazione della struttura portante
  • Ristrutturazioni che non richiedono il permesso di costruire, ma prevedono modifiche significative

Chi può presentare la CILA e la SCIA e dove vanno presentate

Per presentare la CILA o la SCIA, è necessario rivolgersi allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune in cui si trova l’immobile. È possibile inviare la documentazione per via telematica attraverso il portale dedicato o mediante posta certificata (PEC).

  • CILA: Viene presentata dal proprietario o dal titolare di un diritto reale sull’immobile e deve essere accompagnata dalla relazione asseverata di un tecnico qualificato.
  • SCIA: Anche in questo caso, la domanda è presentata dal proprietario o dall’imprenditore incaricato dei lavori, supportato da un professionista abilitato.

Documentazione richiesta per la CILA e la SCIA

Entrambe le pratiche richiedono specifica documentazione per garantire che i lavori siano conformi alle normative edilizie.

Documenti per la CILA:

  • Documento di identità del proprietario e del tecnico incaricato;
  • Relazione tecnica asseverata da un professionista;
  • Documenti catastali (visura e planimetria);
  • Stato attuale dell’immobile e progetto di intervento;
  • Certificazione di regolarità contributiva e sicurezza dell’immobile;
  • Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria (se previsti).

Documenti per la SCIA:

  • delega o procura del titolare (qualora non venga presentata dai soggetti legittimati);
  • documento d’identità del delegante;
  • ricevuta dei versamento dei diritti di segreteria;
  • la notifica preliminare;
  • relazione asseverata del tecnico;
  • elaborati grafici e fotografici;
  • relazione geologica/geotecnica se richiesto;
  • progetti degli impianti e documentazione energetica;
  • documentazione sui pagamenti dovuti e sulla conformità normativa.

Sanzioni per la mancata presentazione della CILA e della SCIA

L’assenza di CILA o SCIA per lavori soggetti a queste pratiche può portare a sanzioni significative.

  • Sanzioni CILA: Se la comunicazione è presentata in ritardo rispetto all’inizio dei lavori, si paga una sanzione ridotta pari a circa 333 €. In caso di mancata presentazione, la multa può arrivare fino a 1.000 €.

  • Sanzioni SCIA: La mancata presentazione della SCIA comporta una sanzione di almeno 516€, che può aumentare fino ad un valore di 5.164€.

SCIA e CILA in sanatoria

Se si sono già eseguiti lavori senza aver presentato SCIA o CILA, è possibile regolarizzare la situazione tramite una sanatoria. La sanatoria permette di evitare sanzioni maggiori, a patto che l’intervento sia conforme alla normativa urbanistica vigente.

Per la CILA in sanatoria (o tardiva), la sanzione ridotta è pari a circa due terzi della multa standard, cioè 333 €. La SCIA in sanatoria, invece, prevede una sanzione di 516 € se l’intervento è ancora in corso

SCIA e CILA per accedere ai bonus edilizi

Entrambe le pratiche sono fondamentali per ottenere i bonus edilizi e le detrazioni fiscali, come il Bonus Ristrutturazioni. Le spese per i lavori, così come quelle relative al pagamento del tecnico che ha redatto la pratica, possono essere portate in detrazione fiscale.

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