Agevolazioni “prima casa” in costruzione: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Pubblicata il 15/01/2021da Redazione

L’Agenzia Delle Entrate fornisce in diversi casi dei chiarimenti sull’applicazione delle norme. In risposta ad un’istanza presentata tramite interpello da un contribuente, l’Agenzia Delle Entrate ha rilasciato delle informazioni per fornire chiarimenti sulle modalità d’uso delle agevolazioni sulla prima casa.

Vediamo insieme i principali chiarimenti.

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Agevolazioni prima casa in costruzione

L’agevolazione per la prima casa è valida anche nel caso di trasferimenti e successioni fra contribuenti. Le agevolazioni sulla prima casa hanno un limite di tempo oltre il quale non è possibile fruire dei benefici. A tale limite non è possibile applicare la sospensione prevista all’interno del decreto Liquidità.

La norma è di carattere eccezionale e non può essere estesa per altre casistiche. La circolare 12 agosto 2005, n.38/E ha messo in luce la possibilità di fruire delle agevolazioni previste per i trasferimenti riguardanti immobili in corso di costruzione. Gli immobili però non devono presentare delle caratteristiche che li configurino come di lusso e la categoria catastale deve essere diversa da A/1, A/8, A/9. La verifica dei requisiti inoltre non può essere differita poiché in alternativa si perderebbe l’agevolazione.

La richiesta del contribuente riguardava il blocco dei lavori a causa del Covid-19 e l’impossibilità di completare i lavori entro i tre anni.La conclusione dei lavori di costruzione che danno diritto all’agevolazione devono essere ultimati entro i tre anni dal momento della registrazione dell’atto. Nel seguente caso l’Agenzia delle Entrate non ha ritenuto possibile la sospensione del termine.

Per quanto riguarda la tassazione questa è di tipo agevolato e si applica solamente alle imposte ipotecaria e catastale nel caso in cui si acquisti la “prima casa” per successione o per donazione.

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Termini oggetto di sospensione

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che i principali termini oggetto di sospensione sono:
  • il contribuente ha l’obbligo di trasferire la propria residenza nel comune in cui è presente l’abitazione entro i 18 mesi dal momento dell’acquisto della prima casa
  • entro un anno il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” tenendo in conto un periodo massimo di 5 anni dal momento dell’acquisto, ha l’obbligo di procedere all’acquisto di un immobile a cui assegnare la destinazione di abitazione principale
  • sempre entro un anno il contribuente che abbia acquisito la casa adibita ad abitazione principale, ha l’obbligo di vendere l’abitazione ancora in suo possesso a patto che abbia fruito delle agevolazioni sull'acquisto della prima casa. È sospeso il termine di un anno per il riacquisto di un’altra casa da adibire ad abitazione principale, in relazione all’ultimo acquisto, di un credito d’imposta pari all’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in base al precedente acquisto

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