Le novità della Cassazione sul condono edilizio

Pubblicata il 15/09/2021da Redazione

Di recente la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sul tema del condono edilizio, specificando quali sono i tempi e i presupposti per poterne usufruire.

Approfondiamo insieme l’argomento.

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Cos’è il condono edilizio

Il condono edilizio è un provvedimento statale attraverso cui ciascun cittadino ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione edilizia nel caso in cui quest’ultima sia in contrasto con una o più norme urbanistiche.

In particolare, tramite il condono edilizio è possibile ottenere la cancellazione di una multa o di una sanzione ricevuta a causa di un’irregolarità presente nella propria costruzione. Nella maggior parte dei casi, le anomalie sanzionate riguardano:

  • opere realizzate senza licenza, concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte dalla legge;
  • opere realizzate in base a una licenza, una concessione edilizia o un’autorizzazione annullata, decaduta o inefficace, o comunque in procinto di divenire tale poiché oggetto di procedimento amministrativo.
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Le differenze con la sanatoria edilizia

Al contrario della sanatoria edilizia, il condono ha carattere straordinario e limitato nel tempo, in quanto:

  • può essere richiesto solo entro il termine fissato dalla legge che lo ha istituito;
  • consente al cittadino di regolarizzare la propria opera edilizia in via assoluta e incondizionata.

La sanatoria edilizia, invece, serve per normalizzare vizi di natura esclusivamente procedurale, oltre al fatto che può essere richiesta in ogni momento.

La procedura per ottenere il condono edilizio

I cittadini interessati devono presentare la domanda per il condono edilizio presso l’ufficio del Condono del Comune, il quale provvede a fornire ogni informazione utile relativa ai moduli necessari da compilare e alle scadenze da rispettare.

Il giudizio della Cassazione

Con la sentenza n. 33083/2021, la Corte di Cassazione ha chiarito una volta per tutte che per ottenere il condono edilizio non è necessario aver completato l’opera, essendo sufficiente che siano ne stati ultimati la copertura e il tamponamento delle mura perimetrali. La massima si è rivelata di fondamentale importanza, considerato che il suo intervento ha letteralmente ribaltato l’orientamento di una precedente sentenza della Corte d’Appello, secondo cui invece il condono edilizio doveva considerarsi illegittimo laddove rilasciato relativamente ad un’opera priva di finiture.
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