Nessuna segnalazione alla centrale rischi per i mutui sospesi per coronavirus

Pubblicata il 27/03/2020da Redazione

Nelle precisazioni che la Banca d’Italia ha fatto rispetto al decreto legge “Cura Italia”, promosso dal Governo per combattere le conseguenze economiche dell’emergenza coronavirus, rientra anche un importante chiarimento che riguarda le richieste di sospensione dei mutui o dei finanziamenti.

Secondo il decreto legge, non ci saranno segnalazioni alla centrale rischi per coloro che richiedono la sospensione. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

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Cosa prevede il decreto?

La nota della Banca d’Italia precisa che, nel decreto legge 18/2020, le imprese e i privati, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti delle banche, possono avvalersi (previa comunicazione), di alcune misure di sostegno finanziario, fra cui:

  • “per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020”

  • “per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni”

  • “per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”

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Nuove regole per gli intermediari

In base a questa misura, gli intermediari dovranno tenere conto di queste previsioni rispetto alle segnalazioni alla centrale dei rischi. Coerentemente con quanto segnalato, infatti, per l’intero periodo di messa in atto della sospensione dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere.

Allo stesso modo, analoghi criteri segnaletici dovranno essere seguiti in relazione ad altre disposizioni del decreto che prevedono l’impossibilità di revocare finanziamenti o benefici alla sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti oggetto di segnalazione alla centrale dei rischi.

In conclusione, quindi, la Banca D'Italia conferma che **i soggetti finanziati non potranno essere classificati come in sofferenza **dal momento in cui il beneficio è stato accordato, fornendo quindi un ulteriore strumento di sostegno ai cittadini e alle imprese che in questo momento si trovano in difficoltà a causa delle ripercussioni economiche dell’attuale emergenza sanitaria.

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