Rinnovabili condominio: come richiedere l’approvazione

Pubblicata il 01/02/2023da Redazione

Sempre più persone sono interessate a installare fonti di energia rinnovabile a causa del costo elevato delle bollette energetiche degli ultimi mesi.

Il caso presentato di seguito è l’installazione di un impianto fotovoltaico da parte di un condomino e l’opposizione fatta dall’assemblea. È necessario richiedere un’autorizzazione specifica per questo tipo di intervento?

Scopriamolo insieme.

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Il caso in questione

Un condomino desidera installare dodici pannelli fotovoltaici su una parte dell’edificio.

L’assemblea condominiale non essendo favorevole a questo intervento ha intentato una causa contro il condomino. Secondo il tribunale l’annullamento della delibera non comporta però il divieto di procedere con l’installazione.

A seguito del tribunale, il caso è passato alla Corte d’Appello dove è stato rilevato che l’assemblea non ha vietato il progetto, ma quest’ultima può richiedere al condomino di presentare un progetto differente.

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Il verdetto della Cassazione

Dopo la Corte di Appello, il condomino si è rivolto alla Cassazione. In questa fase il condomino ha citato l'articolo 1122-bis del Codice Civile nel quale si evince che, previa comunicazione all’amministratore, è possibile installare un impianto fotovoltaico senza che l’assemblea possa opporsi.

Nel verdetto la Cassazione afferma che è possibile installare impianti fotovoltaici per il servizio di singole unità immobiliari sulle seguenti superfici:

  • il lastrico solare;
  • parti di proprietà individuale del condomino;
  • ogni superficie idonea comune.

Nel caso di modifiche a parti comuni il condomino deve informare l’amministratore riguardo le modalità di esecuzione degli interventi.

Le attività a disposizione dell’assemblea sono invece:

  • prescrivere modalità d’intervento differenti;
  • imporre cautele per la salvaguardia dell’edificio;
  • richiedere garanzie contro potenziali danni causati dagli interventi.

L’installazione dei pannelli fotovoltaici, non apportando modifiche alle parti comuni, è possibile da parte del condomino e l'assemblea non può vietare l’intervento.

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