Cos’è la CIL (Comunicazione Inizio Lavori)?
La CIL – Comunicazione di Inizio Lavori - era una comunicazione semplificata che il proprietario o avente titolo doveva presentare al Comune per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, come:
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tinteggiatura delle pareti,
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riparazione pavimentazioni,
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sostituzione sanitari senza modifiche impiantistiche.
La CIL era prevista dall’articolo 6 del DPR 380/2001 e, fino a qualche anno fa, rappresentava uno dei titoli abilitativi per lavori leggeri. Tuttavia, con il Decreto Sblocca Italia (Legge 164/2014) e successive semplificazioni, molte opere prima soggette a CIL sono state ricondotte all’edilizia libera, rendendo di fatto la CIL superata o assorbita.
Cos’è la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)?
La CILA – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata è un titolo abilitativo edilizio che si utilizza per interventi di manutenzione straordinaria leggera, ossia per quei lavori che modificano l’organizzazione interna degli spazi senza toccare elementi strutturali dell’edificio. Rientrano nella CILA, ad esempio:
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spostamento di tramezzi interni,
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modifica degli impianti elettrici o idraulici,
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rifacimento del bagno o della cucina con interventi sull’impianto.
La CILA va asseverata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra), che deve attestare la conformità urbanistica e l’assenza di opere strutturali. È obbligatoria anche per usufruire di agevolazioni fiscali come il Superbonus o i bonus ristrutturazione, se i lavori previsti rientrano tra quelli ammessi.
Differenze tra CIL e CILA
La differenza tra CIL e CILA riguarda principalmente la natura dei lavori, il livello di complessità, la documentazione richiesta e la necessità dell’intervento di un tecnico:
Aspetto | CIL | CILA |
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Tipologia lavori | Manutenzione ordinaria | Manutenzione straordinaria (non strutturale) |
Necessità asseverazione tecnica | No | Sì |
Documentazione da allegare | Minima | Elaborati tecnici e asseverazione |
Tempi di approvazione | Immediata | Immediata, ma con responsabilità tecnica |
Costo | Nessuno o molto basso | Costo del tecnico abilitato |
Stato attuale | In gran parte assorbita dall’edilizia libera | Ancora pienamente in vigore |
Oggi, parlare di differenza tra CILA e CIL significa soprattutto distinguere tra lavori totalmente liberi e lavori che necessitano dell’intervento di un tecnico, anche se non riguardano le strutture portanti.
CIL: normativa di riferimento
La CIL era prevista dall’art. 6 del DPR 380/2001. Tuttavia, con l’introduzione della Tabella dell’Edilizia Libera del 2018 (allegato al Decreto 2 marzo 2018 del MIT), molti interventi sono stati riclassificati come edilizia libera e non richiedono più nemmeno la comunicazione CIL.
Attualmente, dunque, la CIL è pressoché superata e viene utilizzata solo in rari casi, o per regolamenti comunali specifici.
CILA: normativa
La CILA è regolata dall’art. 6-bis del DPR 380/2001, introdotto con il Decreto Sblocca Italia. La normativa stabilisce che i lavori edilizi non strutturali devono essere preceduti da una comunicazione asseverata redatta da un tecnico (quindi da una pratica edilizia), e depositata presso lo sportello SUAPE (Sportello Unico per l’Edilizia).
Dal 2021, per accedere al Superbonus 110%, è stata introdotta anche la CILA Superbonus, con procedure semplificate.
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
La SCIA è un altro titolo abilitativo richiesto per lavori più invasivi rispetto a quelli ammessi con la CILA. Si usa quando sono previste modifiche:
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strutturali, come il rinforzo o la demolizione di muri portanti,
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al volume dell’edificio,
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al prospetto (facciata).
A differenza della CILA, la SCIA può prevedere anche l’intervento della Direzione Lavori e del collaudatore statico, a seconda della tipologia di opere. In alcuni casi particolari, è necessaria la SCIA alternativa al Permesso di Costruire (scopri le differenze tra scia e cila).
Procedura per Presentare CIL e CILA
CIL
CILA
La CILA deve essere compilata e firmata da un tecnico abilitato, che allega:
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relazione tecnica asseverata,
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elaborati grafici,
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documentazione catastale,
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eventuali dichiarazioni dell’impresa esecutrice.
Va presentata prima dell’inizio dei lavori attraverso il portale SUAPE del Comune. I lavori possono iniziare lo stesso giorno della presentazione.