Tetti di spesa per il superbonus 110: come funzionano

Pubblicata il 22/11/2021da Redazione

L’Agenzia delle Entrate rilascia dei chiarimenti sulle normative attualmente in vigore e sulla possibilità di usufruire di bonus fiscali.

L’ultimo aggiornamento, che è stato presentato come risposta ad un interpello presentato da un contribuente, riguarda i tetti di spesa per il superbonus 110.

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L’interpello del contribuente

Un contribuente ha presentato un’istanza di interpello per una comproprietà di un’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/3 e con annesse le due seguenti pertinenze:

  • una C/6 con destinazione d’uso autorimessa;
  • una C/2 con destinazione d’uso magazzino.

Il contribuente ha il desiderio di realizzare degli interventi di efficientamento energetico tramite il Superbonus 110. L’interpello ha come oggetto il numero di unità immobiliari da considerare al fine di conteggiare il limite massimo di spesa per gli interventi ammissibili, visto che una parte del magazzino varierà la propria destinazione d'uso.

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La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, rettificando una risposta precedente, ha affermato che il tetto massimo di spesa considerando l’unità immobiliare residenziale e le due pertinenze è pari a 96.000 euro.

Nello specifico per gli interventi di efficientamento energetico il limite di spesa è differente per ogni opera ed è pari a:

  • a 48.000 euro per l’installazione di un impianto fotovoltaico o di un sistema di accumulo;
  • a 50.000 euro per l’isolamento termico delle pareti;
  • a 30.000 euro per la sostituzione della centrale termica;
  • a 54.545 euro per la sostituzione di infissi.

La situazione da considerare per applicare le detrazioni è quella precedente all'inizio dei lavori e non è necessario considerare la modifica futura della destinazione d’uso di una parte dell’edificio.

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