Cancellazione ipoteca: tutto quello che c’è da sapere

Aggiornata il 13/07/2021da Redazione

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia che mira a tutelare il creditore e con questa operazione si individua un bene ipotecato su cui è possibile soddisfarsi in caso di inadempimento. L’ipoteca è presente soprattutto nel caso di richiesta per mutui e finanziamenti.

Il creditore, tramite l’ipoteca, ha quindi il diritto di pignorare l’immobile e la relativa prelazione sul ricavato della vendita dell’abitazione.

Vediamo insieme i metodi principali per la cancellazione dell’ipoteca.

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Cancellazione dell’ipoteca giudiziale

L’ipoteca giudiziale si forma tramite un provvedimento giudiziario tramite il quale si impone al debitore di adempiere al debito. La richiesta può essere fatta dal creditore tramite il tribunale e può essere valida solo per beni presenti all’interno di registri immobiliari.

In questo caso la modalità principale per eliminare l’ipoteca è saldare il proprio debito e richiedere la cancellazione agli uffici competenti. Nel caso sia presente l’ipoteca, questo bene non può essere venduto. Il tipo di documento necessario per procedere con l’estinzione è tramite un atto ufficiale del notaio in modo pubblico o tramite scrittura privata. In questo modo sarà possibile procedere con la vendita della casa.

L’operazione di cancellazione può essere fatta tramite domanda formale e richiesta nelle seguenti situazioni:

  • estinzione del debito;
  • vendita forzata del bene;
  • rinuncia da parte del creditore al proprio credito;
  • apposita dichiarazione in cui si attesta che vi è stato il perimento dell’immobile.
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Cancellazione ipoteca volontaria

L’ipoteca volontaria può essere sottoscritta tramite un contratto o un’apposita dichiarazione. Il debitore concede l’ipoteca su un bene proprio a garanzia di un debito.

La cancellazione dell’ipoteca volontaria può essere realizzata in tre modi:

  • tramite cancellazione automatica dove viene realizzata tramite l’invio di una comunicazione da parte dell’istituto di credito ai relativi uffici e in questo caso non è necessario ricorrere al notaio;
  • la seconda forma di cancellazione è l’atto notarile, tramite il quale avverrà una cancellazione automatica e immediata tramite atto unilaterale sottoscritto dal pubblico ufficiale e trasmesso successivamente all’Agenzia delle Entrate;
  • la terza modalità di estinzione è tramite ordinanza del giudice.

Cancellazione ipoteca legale

L’ipoteca legale è una tutela pensata per chi vende un’unità immobiliare, ha effetto sul compratore e ha l’obiettivo di far rispettare tutti gli obblighi contrattuali.

L’ipoteca legale può spettare ai seguenti soggetti:

  • i soggetti che alienano un immobile e devono realizzare l’adempimento di obblighi;
  • i coeredi, soci e altri soggetti che devono sostenere il pagamento di conguagli;
  • lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona responsabile civilmente.

La cancellazione in questo caso avverrà tramite apposito atto notarile e nel caso di un contenzioso sarà il giudice a disporre la cancellazione con relativi oneri.

Spese cancellazione ipoteca

I costi da sostenere dipendono dal tipo di ipoteca scritta. Nel caso di procedura semplificata non è necessario sostenere dei costi.

Per le ipoteche giudiziarie e legali sarà necessario sostenere delle imposte, delle tasse e il compenso del notaio per la prestazione erogata.

Perché l’ipoteca possa essere cancellata, i costi da sostenere sono di 94€ a cui aggiungere lo 0,5% dell’importo del debito.

Il pagamento dei tributi alla conservatoria sono rispettivamente di:

  • 59 euro per l’imposta di bollo;
  • 0,5% dell’ipoteca con un minimo di 200 euro per l’imposta ipotecaria;
  • 35 euro per la tassa ipotecaria.

L’estinzione dell’ipoteca

L’estinzione dell’ipoteca può avvenire in altri casi come:
  • pagamento del debito;
  • rinuncia al credito da parte del creditore;
  • compensazione del debito;
  • prescrizione del debito (10 anni);
  • mancato rinnovo dell’iscrizione entro 20 anni;
  • distruzione dell’immobile;
  • esproprio dell’immobile per opere di pubblica utilità;
  • rinuncia all’ipoteca da parte della banca;
  • prescrizione dell’ipoteca.
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