Donazione indiretta: acquisto casa per il figlio

Aggiornata il 14/10/2021da Redazione

Capita spesso che un genitore acquisti una casa per intestarla al figlio, oppure che gli doni del denaro finalizzato all’acquisto di un immobile.

In questo caso si suole parlare di “donazione indiretta”.

Approfondiamo insieme l’argomento.

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Cos’è la donazione

Secondo l’articolo 769 del codice civile, la donazione è un contratto con il quale una persona trasferisce a un’altra un bene o un diritto facente parte del proprio patrimonio. Ciò che caratterizza la donazione è lo spirito di liberalità del donante, in quanto comporta un arricchimento del donatario senza chiedere in cambio alcun corrispettivo. La normativa di riferimento prevede che sia possibile costituire come oggetto di donazione qualsiasi bene appartenente al donante, compresi i propri diritti.

Per perfezionare la donazione è necessario recarsi da un notaio affinché rediga apposito atto pubblico alla presenza di almeno due testimoni. Se il bene donato è un immobile, il notaio procede soltanto dopo aver espletato le seguenti attività:

  • acquisito le visure ipotecarie dell’immobile per accertare l’effettività della proprietà e la presenza di eventuali vizi;
  • acquisito presso l’Agenzia delle Entrate le visure e le planimetrie per l’accertamento della conformità catastale;
  • accertato la conformità urbanistica del bene.
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Differenza tra donazione diretta e indiretta

Si parla di donazione indiretta ogni volta in cui si compie un atto che, pur non rispettando i requisiti formali richiesti dalla legge per la configurabilità della donazione, ne produce gli stessi effetti economici, ossia l’arricchimento del beneficiario a titolo gratuito in correlazione all’impoverimento del disponente.

Ad esempio, si qualificano perfettamente come donazioni indirette:

  • il pagamento di un debito altrui;
  • il contratto a favore di terzo;
  • accollo del debito altrui;
  • vendita a prezzo irrisorio.

Per di più, la donazione indiretta può configurarsi anche tramite operazioni societarie complesse, quali:

  • una fusione, attraverso cui il rapporto di cambio tra le partecipazioni della società incorporata e quelle della incorporante viene alterato volontariamente;
  • un aumento di capitale al valore nominale con cui chi lo sottoscrive in realtà acquisisce la quota di una società economicamente superiore rispetto al che versamento effettuato.

Di conseguenza, in caso di donazione indiretta non troveranno applicazione le norme formali previste dall’art. 769 c.c.

Tuttavia, vista l’analogia sostanziale tra i due tipi di donazione, anche per la donazione indiretta è prescritta l’osservanza delle disposizioni riguardanti:

  • la revocazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli;
  • la riduzione per lesione della legittima.

Acquisto di un immobile come donazione indiretta

Un altro esempio piuttosto frequente di donazione indiretta è l’acquisto di un immobile da parte dei genitori a favore del proprio figlio.

Sul caso specifico è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale, con sentenza 21494/2014, ha espressamente sancito che l’immobile oggetto di donazione indiretta non rientra nel regime (eventualmente stabilito) di comunione dei beni tra coniugi.

Di conseguenza, se un genitore dona del denaro al figlio per comprare un immobile, o procede direttamente all’acquisto di una casa intestandola al figlio, l’immobile rimarrà sempre nella sua proprietà personale, e non anche in comunione con l’altro coniuge.

Il regime fiscale

Con successiva sentenza (n. 13133/2016), la Cassazione ha confermato che l’imposta di donazione è dovuta anche in caso di donazione indiretta.

L’unica eccezione, tuttavia, è data da quanto previsto dall’articolo 1, comma 4-bis, del D. Lgs. 346/1990, il quale sancisce che "ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto".

In sostanza, in merito ad una compravendita immobiliare è possibile dichiarare che il corrispettivo versato non deriva da parte dell’acquirente che ha provveduto materialmente al pagamento del prezzo, ma piuttosto da soggetti terzi.

In particolare, nel caso in cui il genitore abbia donato al figlio del denaro per acquistare un immobile, il figlio può dichiarare (allegando la relativa prova) che il pagamento è avvenuto direttamente da parte del genitore donante, evitando così il regime della tassazione della donazione indiretta derivante dal pagamento del debito altrui.

Di conseguenza, all’Erario dovrà essere corrisposta soltanto l’imposta di registro o Iva effettuata sul trasferimento immobiliare.

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