Mutui sospesi per coronavirus anche per i morosi

Pubblicata il 07/04/2020da Redazione

Per sostenere famiglie e imprese durante questa difficile fase economica dovuta all’emergenza coronavirus, il Governo ha varato delle misure che prevedono, fra le altre cose, anche la sospensione dei mutui e la creazione di un fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, l’ammissione ai quali benefici è prevista per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto legge Cura Italia.

Un’ultima novità, che si aggiunge a questi due importanti provvedimenti, è il fatto che a poter beneficiare della sospensione dei mutui sulla prima casa potranno essere anche i morosi, così da allargare ulteriormente la platea di coloro che potranno godere di questo sostegno, pensato per lavoratori autonomi e liberi professionisti che, a causa delle restrizioni imposte ai fini di contenere l’epidemia di covid-19, si sono trovati a vedere una netta diminuzione delle loro entrate.

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Platea più ampia e procedure semplificate

Il Governo ha specificato che “l’interruzione del pagamento delle rate si applica anche a chi non è in regola con i pagamenti fino a 90 giorni prima dell’entrata in vigore della sospensione”, aprendo così, di fatto, anche ai morosi la possibilità di avere accesso a questo importante fondo di solidarietà.

Con il decreto Cura Italia, quindi, si amplia così il ventaglio di possibili casistiche entro cui è possibile richiedere la sospensione dei mutui sulla prima casa e, per rendere ancor più accessibile questa forma di sostegno, è stata anche semplificata la modulistica necessaria per effettuare la richiesta.

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Chi può presentare la domanda per la sospensione del mutuo?

Per quel che riguarda i presupposti che si devono rispettare per poter aver accesso alla sospensione del mutuo, chi può presentare domanda deve essere:

  • il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale

  • titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000 euro

Oltre a questo, il mutuo non deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento in cui la domanda viene presentata.

Se si ha un mutuo cointestato a due o più persone, è sufficiente che le condizioni qui riportate (quindi proprietà dell’immobile, titolarità del mutuo e residenza nell’immobile) sussistano anche solo nei confronti di uno dei mutuatari che ha subito l’evento.

La richiesta della sospensione del mutuo non è legata all’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), in quanto, per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, per tutte le ipotesi di accesso non ne è richiesta la presentazione.

E se si è in ritardo con il pagamento delle rate?

È possibile fare domanda di sospensione del mutuo anche nel caso in cui ci si trovi in ritardo nel pagamento delle rate del finanziamento, magari proprio perché, a causa dell’emergenza coronavirus, non si sta più lavorando e quindi non si ha un’entrata fissa su cui contare per sostenere anche questo tipo di spesa. In questo caso, il ritardo non deve essere comunque superiore a 90 giorni consecutivi.
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