Superbonus 110%: risparmio energetico nel condominio misto

Pubblicata il 08/07/2021da Redazione

L’Agenzia delle Entrate da sempre risponde a dei quesiti posti dai contribuenti su chiarimenti legati alle normative.

In questo caso la richiesta riguarda l’applicazione di un Superbonus 110% ad un condominio misto.

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Il Superbonus nel condominio misto

Nel caso preso in considerazione sono presenti tre fabbricati dei quali solo due fanno parte del condominio.

Il fabbricato A ha al piano terra un istituto di credito, al primo delle unità immobiliari con categoria catastale A e D e al secondo e terzo piano delle unità immobiliari con categoria catastale A.

Il fabbricato B ospita l'istituto bancario e degli immobili misti, mentre il fabbricato C ospita i locali della banca e non appartiene al condominio.

Gli interventi che saranno effettuati riguardano il fabbricato A dove saranno realizzati lavori al tetto e alla parete sud, mentre nel fabbricato B si realizzeranno interventi di riqualificazione energetica del tetto. La richiesta del Superbonus riguarda le parti comuni condominiali.

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Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia delle Entrate gli interventi realizzati riguardano immobili residenziali presi nella loro interezza. La detrazione può essere usufruita da tutti i proprietari di abitazione per lavori che riguardino almeno il 50% delle superfici degli immobili. Nel caso quindi che i lavori superino il 50% delle superfici immobiliari residenziali, è possibile per le unità immobiliari non residenziali accedere al Superbonus 110%.

Nel secondo caso è possibile che i lavori sulle unità immobiliari riguardino meno del 50% della superficie. In questo caso è possibile ammettere alla detrazione solo i proprietari di unità residenziali.

Il miglioramento energetico dovrà essere dimostrato tramite l'attestato di prestazione energetica. Il miglioramento dovrà essere di almeno due unità energetiche e riguardare l’intero edificio.

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