Incompatibilità agenti immobiliari: cos’è e come funziona

Aggiornata il 22/02/2024da Redazione

Se si vuole diventare agente immobiliare, è importante sapere che la professione di mediatore in ambito immobiliare è incompatibile con l’esercizio di altre attività.

Di cosa parliamo, quindi, quando si cita il concetto di incompatibilità degli agenti immobiliari? In questa guida, tutto quello che c’è da sapere al riguardo, con gli ultimi aggiornamenti normativi.

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L’incompatibilità dell’agente immobiliare

Viste le peculiari caratteristiche dell’attività del mediatore immobiliare, chi svolge questa attività è soggetto a un vincolo di incompatibilità.

La Legge del 3 febbraio 1989, n. 39, che regolamentava la la materia della mediazione immobiliare fino al 2018 prevedeva che chi esercitasse la professione di agente immobiliare non potesse svolgere nessuna altra professione, né come imprenditore o libero professionista né come dipendente.

A seguito della legge europea a cui fanno riferimento le categorie di incompatibilità citate nel paragrafo precedente, vengono però inserite numerose novità, che vedono per il mediatore la possibilità di svolgere qualsiasi attività, a condizione che rispetti determinate norme.

Questo cambiamento è stato attuato nell’ottica di aprire l’attività della professione dell’agente immobiliare a un’ottica multiservizio, in cui l’intermediazione nella compravendita e nell’affitto è solamente il punto di partenza della professione, a cui si vanno ad aggiungere tutta una serie di attività che possono rispondere alle nuove esigenze emerse rispetto all’abitare nel suo complesso.

Nella pratica, sono esclusi dalla mediazione immobiliare solamente:

  • imprenditori del settore edile e immobiliare
  • liberi professionisti che si occupino del settore immobiliare (ad esempio geometri edili, architetti del ramo immobiliare, certificatori energetici e amministratori di condominio)
  • dipendenti di istituti bancari, finanziari e assicurativi

Ad agosto 2022 è stata introdotta però la possibilità per gli agenti immobiliari di esercitare l'attività di mediatore creditizio. Tramite una modifica dell’art. 5 della legge 39/89 l'agente immobiliare può essere dipendente o collaboratore di una società di mediazione creditizia. L'agente immobiliare non potrà fare lui stesso mediazione creditizia, ma dovrà avvalersi di una società.

Agente Immobiliare come secondo lavoro, si può?

Attualmente, le restrizioni riguardano solamente:

  • Imprenditori attivi nel settore edilizio e immobiliare
  • Professionisti indipendenti operanti nello stesso ambito (come geometri, architetti, certificatori energetici e amministratori di condominio)

Questo limite è dovuto al potenziale conflitto di interessi che potrebbe emergere nell'ambito della mediazione, la quale deve mantenere un'assoluta indipendenza, secondo i principi fondamentali della professione.

Con le modifiche legislative di agosto 2022, introdotte dall'articolo 5 della legge 39, è diventato possibile per gli agenti immobiliari svolgere anche attività di mediazione creditizia, a condizione di non essere titolari o dipendenti dell'ente per evitare conflitti di interesse. Questo ampliamento consente di offrire ai clienti un servizio più integrato, come la consulenza per la stipula di un mutuo.

La revisione normativa mira a allineare le pratiche di mediazione immobiliare italiane agli standard europei, riconoscendo l'importanza delle competenze acquisite per ottenere la licenza. Questo arricchisce l'esperienza in termini di compravendita e locazione, beneficiando sia i consumatori sia i professionisti del settore.

La legislazione ora consente agli agenti immobiliari di occuparsi di amministrazione condominiale, consulenza per mutui, o di piccole ristrutturazioni, pur mantenendo l'incompatibilità con professioni che, benché distinte dalla mediazione, possano generare conflitti di interesse, come nel caso di architetti o costruttori.

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Incompatibilità per gli agenti immobiliari fino al 2018

Prima delle legge Europea del 2018 le cause di incompatibilità che potevano sussistere erano per:
  • lavoro dipendente, sia all’interno di amministrazioni pubbliche (o enti a esse equiparati) sia per società private;
  • lavoro dipendente in istituti bancari, finanziari o assicurativi;
  • qualsiasi altra attività professionale o d’impresa, a meno che questa non abbia come oggetto sempre la mediazione o l’intermediazione immobiliare;
  • iscrizione ad albi professionali, ordini, ruoli, registri e altre categorie simili;
  • attività imprenditoriali di produzione, vendita, promozione di beni o rappresentanza afferenti allo stesso settore merceologico all’interno del quale si esercita l’attività di mediazione;
  • esercizio di professioni intellettuali che rientrano nel medesimo settore merceologico afferente alla stessa attività di mediazione;
  • situazioni di conflitto d’interesse di vario genere.

Una legge recente

Come detto, quella dell’incompatibilità professionale per l’agente immobiliare è una norma recente, che lo stato italiano ha recepito con l’approvazione di una legge europea del 2018, un testo che conteneva importanti novità per l’attività dei mediatori immobiliari, accolte in maniera positiva da tutte le principali associazioni di categoria del settore del real estate, che l’hanno letta anche come un’ottima proposta a tutela dei consumatori e dei clienti delle agenzie e non solo per i professionisti che vi operano.

L’obiettivo della legge europea è quello di raggiungere l’adeguamento dell’ordinamento italiano a quello europeo e, fra le norme che dovevano essere risolte per portare a soluzione i contenziosi aperti con l’Europa, l’incompatibilità professionale per gli agenti immobiliari era un punto fondamentale da discutere.

Cosa prevede la nuova legislazione?

La più recente modifica alla legislazione in questo senso vede un ampliamento delle competenze che rientrano in capo agli agenti immobiliari, che potranno occuparsi di tutte le attività che sono afferenti alla vendita di un immobile. In questo senso, le attività possono essere non solo le tradizionali operazioni che si associano al mediatore immobiliare, ma anche, ad esempio, la gestione delle pulizie negli immobili affittati a breve termine, l’amministrazione di condominio o la consulenza in tema di mutui e finanziamenti.

Al contrario, si introduce una stretta su tutte quelle professioni che, pur essendo diverse dall’agente immobiliare in senso lato, sono definite come “afferenti allo stesso settore merceologico”, come architetti, avvocati, ingegneri e commercialisti esperti in valutazioni immobiliari. L’incompatibilità viene prevista poi anche per dipendenti di istituti assicurativi e bancari.

Più spazio ai servizi accessori

Con la nuova legislazione, in un certo senso si ha “meno incompatibilità” per l’agente immobiliare, mentre c’è più spazio per l’agente immobiliare nello svolgimento di tutta una serie di servizi accessori per supportare chi vende, compra o affitta un immobile.

Da tempo, infatti, i professionisti del settore sentivano che la precedente normativa vigente (legge 3 febbraio 1989, n.89) non fosse adatta a rappresentare le modifiche avvenute nel settore, con l’esigenza di un ampliamento delle possibilità di azione di chi svolge la professione di mediatore immobiliare.

Poiché nel mercato immobiliare attuale sempre più spesso l’agente immobiliare non agisce più solamente come mediatore, ma anche come punto di riferimento per il cliente in tutta una serie di interventi, prodotti e servizi che completano il processo di compravendita, questa apertura è stata accolta in modo molto positivo. I moderni agenti immobiliari, infatti, devono essere in grado di fornire un supporto a tutto tondo, non solo per quel che riguarda la transazione immobiliare, ma anche a tutto ciò che ruota attorno alla casa nel suo complesso.

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