Assicurazione donazione sicura: come funziona

Aggiornata il 24/09/2021da Redazione

L’assicurazione può essere stipulata a tutela di un bene mobile o immobile ricevuto in donazione in modo tale da coprire eventuali rischi ad esso legati in caso di successivo acquisto, ristrutturazione, costruzione, pignoramento o ipoteca.

Approfondiamo insieme l’argomento.

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Cos’è la donazione

Secondo l’articolo 769 del codice civile, la donazione è un contratto con il quale una persona trasferisce a un’altra un bene o un diritto facente parte del proprio patrimonio.

Ciò che caratterizza la donazione è lo spirito di liberalità del donante, in quanto comporta un arricchimento del donatario senza chiedere in cambio alcun corrispettivo. La normativa di riferimento prevede che sia possibile costituire come oggetto di donazione qualsiasi bene appartenente al donante, compresi i propri diritti.

Per perfezionare la donazione è necessario recarsi da un notaio affinché rediga apposito atto pubblico alla presenza di almeno due testimoni. Se il bene donato è un immobile, il notaio procede soltanto dopo aver espletato le seguenti attività:

  • acquisito le visure ipotecarie dell’immobile per accertare l’effettività della proprietà e la presenza di eventuali vizi;
  • acquisito presso l’Agenzia delle Entrate le visure e le planimetrie per l’accertamento della conformità catastale;
  • accertato la conformità urbanistica del bene.
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I rischi legati all’acquisto di un immobile donato

Una volta compiuto l’atto di donazione, tuttavia, il donatario, ossia il nuovo proprietario, può incorrere nell’eventualità che l’immobile ricevuto possa essergli sottratto.

In particolare, ciò può accadere in due ipotesi specificamente previste dalla legge:

  • revoca della donazione da parte del donante;
  • impugnazione da parte degli eredi e dei creditori del donante.

Nel primo caso, colui che ha donato l’immobile può liberamente disporre un atto unilaterale tramite cui esercitare il diritto a far divenire l’avvenuta donazione inefficace. Ciò accade:

  • in caso di ingratitudine del donatario;
  • se sopravvengono dei nuovi figli del donante la legge presume che se il disponente fosse stato a conoscenza della sopravvenienza di figli propri non avrebbe deciso di procedere con la donazione.

La seconda ipotesi, invece, riguarda il caso in cui il coniuge, i figli o altri familiari del donante ritengano che l’avvenuta donazione abbia leso i propri diritti ereditari relativi alla “quota di legittima”. Questa, infatti, è la quota di eredità che la legge riserva sempre ai più congiunti del de cuius, e che dunque può essere tutelata tramite opportuna azione legale, definita “azione di restituzione”, oppure “azione di riduzione” nel caso in cui la legittima sia stata lesa soltanto in parte.

Più specificamente, l’erede legittimario può agire:

  • contro il donatario;
  • contro colui che ha acquisito a propria volta la proprietà dell’immobile da parte del donatario;
  • contro la banca o l’istituto di credito che ha erogato all’acquirente il finanziamento per l’acquisto.

Per esperire l’azione di restituzione, i legittimari possono agire:

  • entro 20 anni dalla trascrizione della donazione, se il soggetto donante è ancora in vita;
  • entro 10 anni dalla data del decesso del donante.

L’assicurazione

Secondo l’art. 1882 del codice civile, tramite il contratto di assicurazione, l'assicuratore, dietro il pagamento di un corrispettivo detto “premio”, si obbliga (in alternativa):
  • a rivalere l'assicurato, entro i limiti concordati, dei danni derivanti da un sinistro subìto da un sinistro;
  • a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato.

I vantaggi della polizza donazione sicura

Chiarito il concetto di assicurazione, il donatario può decidere di tutelare la propria posizione relativa all’immobile ricevuto in donazione da eventuali danni economici adottando una apposita copertura assicurativa.

La polizza donazione sicura, infatti, serve proprio a preservare ogni possibile rischio derivante da una donazione immobiliare o dall’acquisto di un immobile proveniente da donazione, assicurandone la commerciabilità.

In particolare, nel caso in cui l’immobile divenga oggetto dell’azione di restituzione o di riduzione da parte dei legittimari, il donatario o il nuovo acquirente, a fronte dell’assicurazione contratta, può godere di un indennizzo corrispondente:

  • al valore economico della casa;
  • alla somma di denaro spettante ai legittimi eredi dell’immobile;
  • alle spese sostenute oppure al mancato guadagno derivante dal giudizio definitivo del giudice.

I costi

Il massimale della polizza donazione sicura viene calcolato in funzione dell’entità economica che si intende assicurare con riferimento al valore commerciale attuale della proprietà. In ogni caso, nel caso in cui il contraente sia il donante o il donatario, il premio non deve superare il valore dell’immobile (determinato da un perito o indicato nel prezzo all’atto di vendita, se il donatario è il venditore). Attualmente, il mercato assicurativo propone un importo minimo di 700 euro per assicurare un premio fino a 200.000 euro.

Il pagamento del premio avviene tramite soluzione unica corrisposta al momento della sottoscrizione del contratto.

Ad ogni modo, l’importo garantito sarà oggetto di rivalutazione automatica per scongiurare ogni rischio o effetto di inflazione.

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