Durante una compravendita immobiliare l’acquirente può venire a conoscenza che l'immobile sia oggetto di donazione.
Si possono presentare dei problemi per richiedere un mutuo da parte del terzo acquirente nel caso in cui gli eredi procedano con impugnare la donazione. Gli istituti bancari, che decidessero di iscrivere ipoteca, avrebbero problemi a mantenere la propria garanzia sul mutuo elargito.
Vediamo insieme fino a quando può essere esercitata l’impugnazione.
Impugnazione donazione dopo 20 anni: è possibile?
Che cos’è l’impugnazione della donazione
La donazione è un atto liberale con cui un soggetto dona dei beni ad un altro soggetto (solitamente l’atto avviene tra parenti). La donazione si può considerare valida se non va a ledere i diritti degli altri eredi.
La donazione deve essere realizzata tramite un atto notarile in presenza di due testimoni. Nel caso in cui non fosse fatta in questa forma, la donazione si considererebbe nulla.
Il legislatore considera la donazione come un anticipo della successione ed è soggetta quindi agli stessi tipi di impugnazione. La normativa mira a tutelare i membri del gruppo familiare e si traduce in un diritto di impugnare queste donazioni.
L’impugnazione è una contestazione che può essere avviata da uno degli altri eredi rivolgendosi direttamente ad un giudice. Prima di contattare il tribunale, l’erede cercherà con il proprio avvocato e l’altra parte di raggiungere un accordo stragiudiziale.
Chi può impugnare una donazione?
I soggetti che possono impugnare la donazione sono gli eredi legittimi che la eserciteranno alla morte del donante per tutti i beni donati che rientrano all’interno del patrimonio di successione. Le quote con cui devono essere ripartiti i beni sono le quote di legittima. Agli eredi spetta parte dell’eredità a prescindere dalla volontà del donante.
I legittimari lesi delle proprie quote, potranno esercitare l'azione di riduzione. L’azione di riduzione va proposta dopo la morte del donante e va esercitata entro 10 anni dal momento del decesso.
Se uno degli eredi avesse ricevuto in donazione l’immobile e realizzasse la vendita, il legittimario potrebbe richiedere la restituzione del bene agli acquirenti. Per questa ragione gli istituti bancari hanno alcune remore a concedere un mutuo per queste abitazioni.
I casi in cui può essere esercitata l’impugnazione della donazione sono:
- violazione della legittima quando la donazione vada a ledere i diritti previsti dalla legge per gli altri eredi;
- nel caso di violenza se la donazione è stata realizzata sotto minaccia;
- per dolo quando il beneficiario inganni il donante e in assenza di questa bugia non si fosse realizzata la donazione;
- incapacità del donante che si manifesta del caso di un donante minorenne che non abbia il potere di esercitare quest’azione e l’atto è quindi annullabile;
- per errore nel caso di una situazione che si presenti al donante che si riveli poi inesistente, se l’errore era riconoscibile invece non è possibile annullare la donazione;
- nullità della forma se l’atto di donazione è avvenuto non rispettando i requisiti previsti dalla legge per la forma.
Entro quanto tempo si può impugnare una donazione?
L’azione di restituzione può essere esercitata entro 20 anni dal momento della donazione. L’impugnazione della donazione può avvenire qualora il donante sia ancora in vita. In questo caso non è necessario far partire il termine di prescrizione dal momento della morte del de cuius (donante).
La prescrizione si sospende quando gli eredi effettuino l’impugnazione della donazione tramite un atto stragiudiziale. Il momento da cui si può essere sicuri di non vedersi impugnata la donazione sono 10 anni dalla data di decesso o 20 anni dalla data della donazione. Durante questo periodo non deve essere stata esercitata un’opposizione da parte degli eredi.
Gli eredi possono rinunciare ad esercitare l’azione di riduzione se lo desiderano.
La donazione nascosta sotto forma di vendita
Per eludere l’azione di restituzione da parte dei legittimari, il donante può decidere di fingere una vendita con uno degli eredi. Nel caso di vendita gli eredi non potrebbero fare nulla dopo la morte del venditore.
È possibile fare opposizione solo nel caso in cui si dia prova che il contratto sia stato simulato. Il soggetto che desse prova della simulazione e della lesione dei suoi diritti, avrebbe cinque anni di tempo per impugnare la simulazione.